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Documento:  Comunicazione di inzio attivitą di facchinaggio

L'attività di facchinaggio, se svolta in forma non imprenditoriale, non è soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese ed è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) al Comune competente per territorio, come previsto dalla normativa già esistente (D.P.R.342/1994).
La d.i.a. non può essere resa validamente da:

  • chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  • chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.





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