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Documento: Comunicazione di inzio attivitą di facchinaggio
L'attività di facchinaggio, se svolta in forma non imprenditoriale, non è soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese ed è subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) al Comune competente per territorio, come previsto dalla normativa già esistente (D.P.R.342/1994).
La d.i.a. non può essere resa validamente da:
- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Comunicazione_inizio_attivita_facchinaggio.pdf
Premio Nazionale di
Letteratura per l'Infanzia
"Giacomo Giulitto - Cittą di Bitritto"
