Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 29/2001, recante Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato bed and breakfast, si definisce esercizio di bed and breakfast l'attività ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di 4 camere e con un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. L'esercizio di cui sopra è condotto avvalendosi della normale organizzazione familiare, con assicurazione di servizi minimi fissati dalla normativa regionale di riferimento. L'esercizio dell'attività di bed&breakfast è subordinato alla presentazione di apposita denuncia presso lo sportello unico. Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, comunicandone l'esito alla Provincia.
Requisiti
Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'area o del fabbricato, oggetto dell'intervento. Obbligo di residenza e dimora del titolare dell'attività di cui alla presente scheda nelle unità immobiliari ove la stessa si svolge.

MODELLO_Denuncia_inizio_attivita_Bed_&_Breakfast.pdf
Premio Nazionale di
Letteratura per l'Infanzia
"Giacomo Giulitto - Cittą di Bitritto"
